Con l’acquisto dei locali si è altresì obbligata al rispetto delle norme di comportamento imposte dal regolamento.
Il proprietario di un immobile è libero didestinarlo all’uso lecito che preferisce.
Con l’acquisto dei locali la Società si è altresì obbligata al rispetto delle norme di comportamento imposte dal regolamento.
Queste ultime, per essere valide, non devono necessariamente tradursi in divieti specifici ma possono anche consistere nell’imposizione di condotte conformi alla tranquillità e al decoro dell’immobile,
Non vi è dubbio che la serenità del palazzo sia compromessa dalle frequenti e rumorose riunioni organizzate dalla Società e dunque queste ultime devono essere impedite.
Il codice penale, articolo 659 comma 1, è molto chiaro perché condanna chiunque rechi disturbo al riposo altrui e alle occupazioni del condominio. A questa norma dobbiamo affiancare l'articolo 844 del codice civile il quale afferma che ogni cittadino deve impedire che dal proprio fondo, terreno e proprietà siano emessi rumori, fumo e calore oltre la normale soglia di tollerabilità.
Il proprietario di un immobile è libero di destinarlo all’uso lecito che preferisce: tale principio può essere limitato da vincoli del regolamento condominiale, ma essi devono essere specifici e tassativi. Poiché l’articolo invocato dall’amministratore non vieta l’uso dei locali per lo svolgimento di riunioni conviviali, queste devono ritenersi consentite
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